AMMINISTRATORE DI SOCIETà E ILLECITI PENALI

amministratore di società Amministratore di società e illeciti penali

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sent. n. 13400/2018

Commento a cura dell’ Avv. Luca Monaco

Amministratore di società; senza pubblicazione delle dimissioni nel registro delle imprese, permane la responsabilità penale.

È quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

La Corte di Appello aveva assolto il liquidatore di una società fallita dal reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Secondo la Corte territoriale, infatti, la circostanza per la quale la cessazione dalla carica di liquidatore dell’imputato fosse stata pubblicizzata attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese in una data successiva al fallimento della società, non sarebbe stata dirimente ai fini della dimostrazione di una immutatio veri del verbale assembleare, in cui era invece attestato il passaggio di tale qualifica dall’imputato all’originario amministratore in epoca ampiamente antecedente.

Avverso tale pronuncia, la parte civile proponeva ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, deducendo, tra gli altri motivi di gravame, la violazione della legge penale.
La Corte di Cassazione, nel dirimere la questione, poneva preliminarmente l’attenzione sulla natura giuridica della pubblicazione del verbale di nomina del liquidatore.

In proposito, i Giudici di legittimità, denegando il diverso postulato giuridico della Corte di merito, affermavano che tale pubblicazione, lungi dall’avere una funzione meramente dichiarativa, ha efficacia costitutiva, contrassegnando e scandendo, essa, il momento in cui si verifica la successione tra amministratori e liquidatori; ciò in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 2487 bis c.c., il quale stabilisce che “la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese” e che “avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali…”.

Sul punto, con pregresso orientamento, la Corte di Cassazione aveva già affermato che il liquidatore assume la rappresentanza della società, anche in giudizio, dalla data di iscrizione della nomina nel registro delle imprese, permanendo, prima di tale adempimento e pure in presenza di un verbale assembleare o giudiziale di nomina, il potere di rappresentanza in capo all’ amministratore di società; ciò, secondo i Giudici di legittimità, anche nell’ ipotesi di successione tra amministratori, sulla scorta della medesima ratio di tutela dei terzi.

Di talché, rilevavano i Giudici di legittimità, la pubblicazione del verbale di nomina di un nuovo liquidatore in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento della società non può esonerare da responsabilità, anche penale, il liquidatore dimissionario, rimanendo lo stesso in carica sino alla formale pubblicità della successione nella funzione.

Ciò, in ossequio, altresì, al postulato ermeneutico per cui la responsabilità del liquidatore, con riguardo ai reati fallimentari, discende non soltanto dall’ art. 223 del Regio Decreto n. 267 del 1942, ma anche dall’art. 2489 c.c., che, a sua volta, richiama le norme sulla responsabilità degli amministratori, ivi compreso l’art. 2932 c.c..

Tale ultima norma, infatti, postula un principio generale, in tema di obblighi di vigilanza dell’amministratore di società, suscettibile, per quanto più sopra evidenziato, di applicabilità al liquidatore, anch’egli, dunque, vincolato a una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato; ne discende l’operatività per lo stesso della clausola di equivalenza di cui all’art. 40 comma 2 c.p., nell’ipotesi in cui, disattendendo i propri doveri funzionali di controllo e di vigilanza, determini, o contribuisca a determinare, la consumazione di reati.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, alla stregua di siffatte osservazioni, annullava con rinvio la sentenza impugnata