è iscritto nell’elenco dei difensori disponibili al Patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto “gratuito patrocinio”).
L’ammissione al beneficio dell’assistenza legale gratuita è subordinata a taluni requisiti tassativamente elencati dalla legge:
1) Il reddito annuo imponibile, così come attestato nell’ultima dichiarazione dei redditi non deve superare € 11.528,41;
2) E’ necessario non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i reati di cui agli articoli 416-bis c.p., 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23/1/1973 n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, del T.U. di cui al D.P.R. del 9 ottobre n. 309/199, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocato allorquando, nel corso del giudizio, vengano meno i presupposti per la concessione dello stesso.
Eventuali dichiarazioni mendaci in ordine alla propria posizione reddituale sono severamente punite a norma di legge.