TRUFFA VIA INTERNET, COMPETENZA TERRITORIALE
TRUFFA VI INTERNET, COMPETENZA TERRITORIALE
Cass. Pen., II Sez., Sent. n. 939/2018
A cura dell’ Avv. Luca Monaco
Nel caso di specie, l’imputato aveva messo in vendita, su un noto sito dedicato alle compravendite online, un telefono cellulare al prezzo di € 465,00, pur non avendone la reale disponibilità, al fine di raggirare i potenziali acquirenti e trarne un ingiusto profitto.
Pertanto, una volta ricevuto dall’acquirente l’accredito del corrispettivo economico richiesto su una carta di pagamento ricaricabile (una postepay), ometteva volutamente di provvedere all’adempimento dell’obbligazione contratta.
A seguito di denuncia-querela, sporta dalla persona offesa, l’imputato veniva tratto a giudizio e successivamente condannato in entrambi i gradi di merito per il reato di truffa, ex art. 640 c.p..
Attraverso il proprio difensore, questi proponeva, pertanto, ricorso per cassazione, contestando, tra i motivi di gravame, l’incompetenza territoriale del Tribunale di primo grado in considerazione della circostanza per la quale la consumazione del reato de quo, sulla scorta della quale deve essere individuata l’ Autorità Giudiziaria territorialmente competente, si verificherebbe non già al momento del depauperamento patrimoniale del soggetto passivo ma a quello dell’effettivo conseguimento del profitto da parte del soggetto agente.
I Giudici di legittimità erano, tuttavia, di altro avviso e, richiamando un pregresso postulato ermeneutico della Corte medesima, indicavano, quale elemento distintivo per l’individuazione del momento consumativo e, consequenzialmente, per la determinazione della competenza per territorio nel reato di truffa contrattuale, il metodo di pagamento utilizzato.
In particolare, è il ragionamento della Corte di Cassazione, allorquando l’indebito profitto sia conseguito mediante l’accredito su una carta di pagamento ricaricabile, il delitto deve considerarsi perfezionato al momento e nel luogo in cui il soggetto passivo ha posto in essere il versamento; ciò in quanto “nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, la spoliazione della persona offesa è immediata e irrevocabile”, di talché si verifica il duplice effetto, pressoché contestuale, consistente, per un verso, nella deminutio patrimonii della persona offesa e, sotto altro profilo, l’acquisizione dell’ingiusto profitto da parte del soggetto attivo.
Invero, infatti, come pure puntualmente evidenziato dalla Suprema Corte, il versamento di una somma di denaro su carta ricaricabile è irrevocabile, ciò determinando un istantaneo e definitivo depauperamento del patrimonio della vittima e l’effettivo ottenimento del bene da parte del reo, a prescindere dalla data in cui il denaro venga concretamente accreditato sul conto di quest’ultimo.
Diverso è il caso in cui il pagamento avvenga attraverso altre modalità quali, ad esempio, bonifici bancari o versamenti online; secondo il Collegio di legittimità, difatti, tali strumenti, non determinando l’immediata irreversibilità della disposizione, sortiscono l’effetto di dilazionare il perfezionamento del reato e di incidere sulla determinazione del locus commissi delicti, ciò anche al fine della corretta individuazione del Giudice territorialmente competente